Forniamo un’assistenza completa per tutti i servizi riguardanti tutto il Nord Italia e principalmente Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.
Principali servizi Comunali svolti:
Viene richiesto per interventi edilizi indicati nell’art.10 D.P.R. 380/2001 e cioè, a titolo
esemplificativo, per interventi di:
Per l’ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere incaricato un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che dovrà predisporre un progetto corredato di un’istanza a firma del richiedente.
Dall’ottenimento del titolo abilitativo il richiedente avrà un anno di tempo per iniziare i lavori e tre anni per ultimarli.
Nel caso in cui le opere non potessero essere iniziate entro un anno dal ritiro del provvedimento abilitativo il richiedente può presentare istanza di rinnovo.
Nell’eventualità in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà del titolare del permesso di costruire, i lavori non possano iniziare entro l’anno oppure essere ultimati entro i tre anni dall’inizio dei lavori prima della scadenza dei relativi termini, potrà essere presentata l’istanza di proroga.
L’esecuzione dei lavori, sia da parte di un’impresa che da lavoratore autonomo, è soggetta alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08).
Normativa di riferimento
Art. 10 del DPR 380/2001
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – CILA – si presenta per realizzare gli interventi elencati all’art. 6 bis DPR 380/2001 per interventi di:
L’attività edilizia oggetto di CILA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Per le stesse attività edilizie può essere presentata anche una CILA per lavori in corso con il pagamento di una sanzione amministrativa.
Inoltre la CILA può essere presentata per lavori già interamente eseguiti (cosiddetta CILA in Sanatoria) con il pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 1.000,00.
L’esecuzione dei lavori soggetti a CILA rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08).
Normativa
art. 6 bis DPR 380/2001
art. 39 bis della L.R. 16/2008
La Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA – si presenta per realizzare gli interventi elencati all’art. 22 comma 1 del DPR 380/2001:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c).
L’attività edilizia oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Per le stesse attività edilizie può essere presentata anche una SCIA per lavori in corso con il pagamento di una sanzione amministrativa.
Inoltre la SCIA può essere presentata per lavori già interamente eseguiti (cosiddetta SCIA in Sanatoria) con il pagamento di una sanzione amministrativa.
Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.
La SCIA ha un’efficacia di 3 anni, decorrente dalla data di presentazione.
Entro 60 giorni dalla data di fine lavori l’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune.
Eseguiamo ricerche di progetti e documentazioni presentate presso il Comune di Genova e, Settore Sportello Unico dell’Edilizia dove è possibile visionare e recuperare i progetti edilizi a partire dal 1942. Mentre i precedenti a detto anno, sono visibili presso l’Archivio Storico del Comune di Genova. Eseguiamo dette ricerche in tutta la Liguria e regioni limitrofe.
Con il R.D. 1265/1934, ed in particolare gli artt. 220 e 221, è stato introdotto l’obbligo di doversi munire del cosiddetto “Decreto di Abitabilità” per poter abitare i nuovi edifici, quelli ricostruiti o sopraelevati o quelli esistenti che avessero comunque subito modifiche tali da incidere sulla salubrità degli stessi.
Nel Comune di Genova, a partire dal 1961, oltre al suddetto decreto è stato previsto anche il “Decreto di Usabilità” per quegli immobili o porzioni degli stessi non destinati a uso residenziale.
A partire dal 30/6/2003, con l’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/01 entrambi i suddetti atti amministrativi vengono assorbiti dall’attuale certificato di agibilità.
In Liguria, a far data dal 03/07/2008, con l’entrata in vigore della L.R. 16/08 “Disciplina dell’Attività Edilizia”, le modalità di richiesta e rilascio del Certificato di agibilità, sono state normate dall’art. 37) della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni. Al riguardo si pone in evidenza che ai sensi dell’art. 37) – terzo comma della summenzionata Legge Regionale, per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti nella casistica del secondo comma dello stesso articolo, teneva luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale prescritto dall’art. 26) della medesima Legge.
Tale disposizione regionale è stata abrogata dalla L.R. 4 febbraio 2013 n. 3.
Con il D.Lgs 222/2016 sono state introdotte diverse modifiche al D.P.R. 380/2001. Per quanto riguarda l’agibilità, “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.”
Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
La segnalazione certificata è corredata dalla seguente documentazione:
L’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5.
Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
(D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, art. 30)
Il Certificato di Destinazione Urbanistica viene utilizzato in particolare per la sottoscrizione di un atto tra vivi, in forma pubblica o privata, divisioni, avente per oggetto trasferimento di proprietà terriere, costituzione o scioglimento di vincoli su terreni in ambito comunale il cittadino può richiedere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche dell’area interessata.
Al fine di procedere ad un calcolo equo per il pagamento di tasse, il cittadino può richiedere una certificazione che attesti l’appartenenza del terreno a una determinata zona.
Il C.D.U. ha lo scopo di certificare, in base alle normative comunali e al P.U.C., i parametri urbanistici e vincoli che possano sussistere in quel determinato terreno o aree urbane e se ci fosse la possibilità di edificare.
La Certificato di Destinazione Urbanistica viene richiesta da:
– proprietari, comproprietari o eredi
– titolari di altro titolo reale
– individui interessati o delegati.